Bonus busta paga. Una festività è stata soppressa, è quella del 4 Novembre che riguarda la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Questo comporta un permesso extra per i dipendenti
Il 4 Novembre ricorre la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. La celebrazione fu introdotta nel 1919 per commemorare gli sforzi bellici italiani nel corso della prima guerra mondiale. L’evento è considerato come la quarta guerra d’indipendenza italiana che andò a completare il processo di unificazione nazionale iniziato nel Risorgimento. Vennero, infatti, annesse Trento e Trieste.
Fino al 1976, questa data ha rappresentato un giorno festivo, con la sospensione della maggior parte delle attività lavorative in tutto il territorio nazionale. Dall’anno successivo in poi, con la riforma del calendario delle festività nazionali introdotta con la legge n° 54 del 5 marzo 1977, la ricorrenza venne resa “festa mobile”, ossia senza un giorno prefissato nel calendario (di solito era semplicemente la prima domenica di Novembre). Negli anni ottanta e novanta il comune sentire di questa celebrazione andò in declino. Dovremmo attendere gli anni duemila e l’intervento dell’allora presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, per una valorizzazione più ampia e diffusa di questa festa.
Nel mese di Novembre saranno circa 22 milioni gli italiani che riceveranno il bonus una tantum da 150 euro per contrastare l’inflazione e il caro prezzi grazie al decreto Aiuti ter introdotti dal governo Draghi. La cifra totale stanziata è circa 3,2 miliardi di euro.
Inoltre, per i lavoratori dipendenti che percepiscono uno stipendio lordo inferiore a 1.538 euro, ci sarà anche un giorno di permesso in più. Questo riguarda proprio la soppressione come festività del 4 novembre 2022 della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.
I lavoratori avranno diritto a 8 ore di permessi extra nel caso in cui questa giornata non coincida con una domenica. E così è, visto che si tratta di un venerdì.
Nel Ccnl Commercio si legge: “I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto, in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell’anno successivo.”
Dunque, queste 8 ore, se non fruite nell’anno di maturazione verranno comunque pagate con la retribuzione nelle mensilità di dicembre o di gennaio dell’anno successivo.
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